Nella nostra analisi sulla Mediazione obbligatoria per le controversie condominiali avevamo espresso forti perplessità su alcuni punti, che stiamo verificando mediante esempi pratici. Come è ben noto l’amministratore di condominio viene investito di un mandato annuale dal condominio, a rappresentare la sua volontà, senza avere la possibilità di evadere decisioni al di fuori di quanto previsto dall’art. 1130. Pertanto l’amministratore , nel momento in cui la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle sue attribuzioni , è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini ( art. 1131 c.c.). Precisato questi elementi essenziali per l’oggetto della nostra critica, veniamo all’atto pratico. Un amministratore di un condominio si è visto recapitare in data 11.04.2012 un invito a partecipare ad un incontro di mediazione obbligatoria per il giorno 12 aprile per una controversia chiaramente di natura condominiale. Ora tenendo presente quanto detto sopra, come può un amministratore rendere edotta l’assemblea dell’invito a mediare in 24 ore, visto che è necessario concedere un preavviso di almeno 5 giorni per la convocazione di un condomino? Senza alcuna delibera assembleare, l’amministratore non potrà decidere autonomamente se aderire o meno alla mediazione, o in che termini potere mediare laddove aderisse . Se avvalorassimo la tesi che è possibile aderire alla mediazione, senza delibera assembleare, senza fallo l’eventuale accordo o non accordo raggiunto sarebbe potenzialmente impugnabile da un qualsiasi condomino, dal momento che non c’è alcuna autorizzazione a procedere. La situazione potrebbe essere ancora più critica, se un amministratore nomina un avvocato quale suo rappresentante a sostituirlo nella Mediazione, senza che l’assemblea abbia ratificato il mandato al legale. In un procedimento giudiziario nell’ipotesi precedente si potrebbe ricorrere ad un rinvio ex. art 182 c.p.c. , ma nella Mediazione che cosa accadrebbe? La risposta più verosimile è che saremmo incontro ad un difetto di rappresentanza, che potrebbe ledere l’intero procedimento. Abbiamo esposto un caso pratica di cattiva interpretazione della Mediazione condominiale, che speriamo non si ripeta più, ma che di certo pone molti quesiti a cui risulta difficile dare risposta allo stato delle cose.
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